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Normativa |
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Incagli Oggettivi
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La Banca d'Italia, con il 1° aggiornamento del 16 dicembre 2009 del Provvedimento "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale" e l'8° aggiornamento del 16 dicembre 2009 della circolare 217 in tema di segnalazioni di vigilanza [oppure se banche: con il 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 della circolare 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e il 1° aggiornamento del 10 dicembre 2009 della circolare 272 in tema di segnalazioni di vigilanza], ha mutato - per finalità prudenziali - le regole di vigilanza, introducendo novità in materia di determinazione delle attività deteriorate.
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Con particolare riferimento alle operazioni di factoring, è prevista la classificazione del cliente fra le esposizioni scadute o tra gli incagli, quando l'esposizione risulta scaduta in via continuativa rispettivamente da oltre 90 giorni (¹) ovvero da 270 giorni e la quota scaduta superi la soglia di rilevanza rispettivamente del 5% ovvero del 10% rispetto al totale del monte crediti, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- Nel caso di operazioni "pro-soluto" (²), per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore. Il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata.
Si evidenzia quindi che eventuali mancati pagamenti hanno dirette conseguenze sullo status (possibile attività scaduta o, nei casi più rilevanti, incaglio) della controparte verso cui sono vantati i crediti ricevuti in cessione (il c.d. debitore ceduto).
- Nel caso di operazioni pro solvendo, per ciascun cedente occorre verificare se l'anticipo è di importo pari o superiore al monte crediti a scadere e vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 (270) giorni e il complesso delle fatture scadute supera il 5% (10%) del monte crediti (³).
Si evidenzia quindi che eventuali mancati pagamenti da parte dei debitori ceduti hanno dirette conseguenze sullo status (possibile attività scaduta o, nei casi più rilevanti, incaglio) della controparte da cui si sono ricevuti in cessione i crediti (il c.d. cedente).
Si evidenzia pertanto l'accresciuta importanza che riveste il rispetto dei termini di pagamento previsti nei contratti di fornitura da parte dei propri clienti e si raccomanda di adempiere esattamente e puntualmente i contratti di fornitura in base ai quali sorgono i crediti al fine di potersi ragionevolmente attendere il rispetto delle scadenze convenzionali e ridurre possibili ritardi nei pagamenti.
Si evidenzia inoltre il particolare rilievo che assume la puntuale collaborazione informativa da parte della Sua impresa circa le motivazioni del mancato pagamento di singole fatture cedute che risulta dalle evidenze contabili a Lei regolarmente inviate, onde evitare inattese classificazioni della Sua posizione nelle attività deteriorate, anche per meri motivi tecnici (contestazioni non esternate, note di credito non trasmesse a fronte di crediti non ceduti, ecc.), con tutto quanto ne consegue in termini di adempimento di obblighi segnaletici (Vigilanza e Centrale dei Rischi).
Note
1. Il limite dei 90 giorni è prorogato a 180 giorni fino al 2011.
2. Per "pro soluto" la normativa di Banca d'Italia intende le operazioni che, indipendentemente dalla forma contrattuale, realizzano il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici ai connessi con le attività oggetto della transazione sensi dei Principi Contabili Internazionali (IAS / IFRS).
3. Per una lettura completa della normativa in oggetto si rimanda ai seguenti documenti:
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